Sez. 2, Sentenza n. 2520 del 17/06/1977 (Rv. 386238 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA VENDITA - QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA VENDITA - QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO.*
Soltanto i criteri astratti, generali e teorici, applicati dal giudice del merito al fine della qualificazione di un contratto come di appalto o di vendita sono suscettibili di Sindacato in Sede di legittimita, mentre costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione se immune da vizi logici e giuridici, la concreta valutazione delle circostanze di fatto che possono far rientrare il contratto nell'uno o nell'altro schema. (Conf 105/74, mass n 367659; (Conf 3849/68, mass n 337300).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)