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Sez. 3, Sentenza n. 3849 del 29/11/1968 (Rv. 337300 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIFFERENZE - CON LA VENDITA - CRITERI ADOTTATI DAL GIUDICE DI MERITO- SINDACATO DI LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337300-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIFFERENZE - CON LA VENDITA - CRITERI ADOTTATI DAL GIUDICE DI MERITO- SINDACATO DI LEGITTIMITA - LIMITI.*

I soli criteri astratti, generali e teorici, applicati dal giudice di merito, ai fini della qualificazione di un contratto come di appalto oppure come di vendita, sono suscettibili di Sindacato in Sede di legittimita mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in Cassazione, se immune da vizi logici o giuridici, la concreta valutazione delle circostanze di fatto che possono par rientrare il contratto nell'uno o nell'altro schema. (V. 2288-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)