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Sez. 3, Sentenza n. 7281 del 11/05/2012 (Rv. 622501 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Decorrenza della prescrizione del diritto al compenso dovuto all'avvocato - Dalla morte del cliente - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622501-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

La prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957 cod.civ., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto col cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)