Sez. 2, Sentenza n. 965 del 22/04/1964 (Rv. 301357 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINI - IN GENERE - COMPETENZA DOVUTA AGLI AVVOCATI - DECORRENZA - TERMINE DELL'AFFARE - NOZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINI - IN GENERE - COMPETENZA DOVUTA AGLI AVVOCATI - DECORRENZA - TERMINE DELL'AFFARE - NOZIONE.*
Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, procuratori e patrocinatori legali, l'affare si considera terminato non solo nei casi espressamente previsti nell'art. 2957, secondo comma, parte prima, cod. civ., quali la decisione, la conciliazione, la revoca del mandato, ma anche in tutte le ipotesi in cui una causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tra cliente ed avvocato, quale la morte del procuratore o difensore, la cessazione da parte dello stesso dell'Esercizio della professione, l'Estinzione del processo (anche per mancata riassunzione nel termine dopo la cancellazione della causa dal ruolo).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)