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Sez. T, Ordinanza n. 4556 del 20/02/2025 (Rv. 674129-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA | Crediti di imposta complessivi derivante da compensazione “ovvero” rimborso - Limite dell'importo massimo annuale ex art. 34 della l. n. 388 del 2000 - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674129-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA

In tema di IVA, i soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare possono usufruire di crediti di imposta che, complessivamente considerati, quindi sommando sia quelli portati in compensazione "ovvero" quelli chiesti a rimborso, non superino l'importo massimo fissato dall'art. 34 della l. n. 388 del 2000, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale.

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)