Sez. T, Ordinanza n. 4556 del 20/02/2025 (Rv. 674129-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA | Crediti di imposta complessivi derivante da compensazione “ovvero” rimborso - Limite dell'importo massimo annuale ex art. 34 della l. n. 388 del 2000 - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - In genere.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA
In tema di IVA, i soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare possono usufruire di crediti di imposta che, complessivamente considerati, quindi sommando sia quelli portati in compensazione "ovvero" quelli chiesti a rimborso, non superino l'importo massimo fissato dall'art. 34 della l. n. 388 del 2000, al fine di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale.
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)