Sez. T, Sentenza n. 33979 del 23/12/2024 (Rv. 673262-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Utilizzo dei crediti Iva trimestrali in compensazione orizzontale - Limite annuale ex art. 34 della l. n. 388 del 2000 e successivi innalzamenti di soglia - Rimborsi infrannuali disposti dagli Uffici - Esclusione - Contribuenti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 38-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Limite di compensabilità infrannuale avuto riguardo al trimestre di riferimento, ex art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di compensazione dei crediti di imposta, l'utilizzo dei crediti Iva trimestrali in compensazione orizzontale soggiace, in via generale, al limite annuale di cui all'art. 34 della l. n. 388 del 2000 - e successivi innalzamenti di soglia – il quale, tuttavia, non opera nel caso di rimborsi infrannuali disposti dagli Uffici e per i contribuenti in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 38-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, per i quali l'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999 prevede un limite di compensabilità infrannuale avuto riguardo soltanto al trimestre di riferimento.
DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 2 CORTE COST., Legge 31/12/2000 num. 388 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)