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Sez. L, Sentenza n. 9421 del 11/06/2012 (Rv. 622700 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Comunicazione di cancelleria - Rilascio di copia autentica - Equipollenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie relativa alla notifica dell'appello nel processo del lavoro.
Stato
decisa il 2012-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622700-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE

Con l'estrazione di copia autentica, la parte acquisisce conoscenza formale del provvedimento, all'esito di un'attività istituzionale della cancelleria, che impone l'individuazione del soggetto che richiede la copia e del soggetto che la ritira, nonché l'annotazione della data di rilascio della copia stessa, avendosi, quindi, al pari della "presa visione", una forma equipollente della comunicazione di cancelleria. (Principio affermato con riferimento al processo del lavoro, in fattispecie nella quale, depositato il ricorso di appello, l'appellante, pur non avendo ricevuto comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, ne aveva estratto copia, facendo così decorrere il termine per la notifica all'appellato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)