Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22105 del 26/09/2013 (Rv. 629087 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Giudizio di opposizione - Ricorso per cassazione - Notificazione - Equipollenti - Insussistenza - Rassicurazione fornita da funzionario di cancelleria circa la sufficienza del suo visto sull'originale del ricorso ai fini della notificazione - Rilevanza ai fini della rimessione in termini per la notificazione del ricorso - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa a conclusione del giudizio di opposizione previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo vigente prima della sua modificazione ad opera del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, deve essere depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto (art. 369, primo comma, cod. proc. civ.) senza che a tal fine siano previsti equipollenti, che possono bensì valere, ma ai diversi fini delle comunicazioni di cancelleria non per la notificazione ad istanza della parte. Ne consegue che la rassicurazione fornita dal funzionario di cancelleria circa la sufficienza del visto da lui apposto sull'originale del ricorso al fine della notificazione dello stesso alla controparte, non consente la rimessione in termini del ricorrente per potervi provvedere.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)