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Sez. 1, Sentenza n. 25018 del 25/11/2005 (Rv. 585372 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Regione Veneto - Decadenza dall'assegnazione, ex art. 27 legge reg. n. 10 del 1996, a seguito di acquisto di immobile avente determinati requisiti - Efficacia retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585372-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA

L'art. 2 della legge della regione Veneto 2 aprile 1996 n. 10, che ridisegna le condizioni per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, reputando, fra l'altro, impeditiva la proprietà di un alloggio in presenza di determinati requisiti di valore, con la conseguente decadenza (art. 27) per la sopravvenienza del fatto ostativo, non è applicabile rispetto ad acquisti avvenuti anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 02/04/1996 num. 10 art. 2, Legge Reg. Veneto 02/04/1996 num. 10 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)