Sez. 1, Sentenza n. 6503 del 02/04/2004 (Rv. 571757 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Regione Friuli - Revoca dell'assegnazione - Art. 25 legge regionale n. 37 del 1988 - Acquisto di immobile adeguato da parte di un componente del nucleo familiare dell'assegnatario - Efficacia retroattiva - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
L'art. 25 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 30 maggio 1988, n. 37, che sostituisce l'originario testo dell'art. 61, comma primo, lettera a), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, prevedendo la revoca dell'assegnazione dell'alloggio dell'edilizia residenziale pubblica anche quando un componente del nucleo familiare dell'assegnatario divenga proprietario di un nuovo appartamento adeguato alle esigenze familiari, non รจ applicabile rispetto ad acquisti avvenuti anteriormente alla data della sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 61, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 30/05/1988 num. 37 art. 25, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)