Sez. L, Sentenza n. 13190 del 20/06/2005 (Rv. 582317 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Revisione delle rendite - Revisione - Termine ex art. 83 comma settimo, d.P.R. n. 1124 del 1965 - Interpretazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
L'art. 83, comma settimo, del d.P.R. n.1124 del 1965, alla stregua del quale "trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio", va interpretato nel senso che la natura dilatoria dei termini esclude che la revisione possa essere chiesta o disposta d'ufficio durante il decorso del termine; non esclude, invece, che possa essere effettuata dopo il decorso del termine triennale in relazione a miglioramenti o aggravamenti intervenuti nel corso del triennio precedente.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)