Sez. L, Sentenza n. 20897 del 05/10/2007 (Rv. 599190 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione delle rendite - Termine ex art. 83 comma settimo, d.P.R. n. 1124 del 1965 - Interpretazione - Aggravamento o miglioramento delle condizioni sanitarie entro il decennio - Rilevanza - Relativo onere probatorio - A carico dell'Inail - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
L'art. 83, comma settimo, del d.P.R. n.1124 del 1965, alla stregua del quale "trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta (dall'assicurato) o disposta (dall'Inail) solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio", va interpretato nel senso che domanda o disposizione di costituzione della rendita possono intervenire anche dopo il decennio di costituzione della rendita, purché aggravamento o miglioramento delle condizioni sanitarie si siano verificati entro il decennio, gravando sull'Inail l'onere di provare la realizzazione di quest'ultima eventualità.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)