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Sez. 3, Sentenza n. 248 del 12/01/1979 (Rv. 396311 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - NECESSITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396311-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - NECESSITA - LIMITI.*

L'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose, per il contraente in adesione, e soddisfatta solo quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto, e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta e apposita sottoscrizione del contraente per adesione. Detta sottoscrizione non e necessaria soltanto quando la clausola onerosa costituisca il risultato di una trattativa in precedenza intervenuta tra le parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1462 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)