Sez. 2, Sentenza n. 6406 del 03/12/1981 (Rv. 417206 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - DISCIPLINA EX ART. 1341, COMMA SECONDO, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - DISCIPLINA EX ART. 1341, COMMA SECONDO, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
L'art. 1341, secondo comma, cod. civ., che prevede la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, postula, per la sua operatività, che siffatte clausole trovino Sede in formulari o siano collocate in capitolati generali, cui il contratto si richiama, mentre non si applica quando il contratto si Forma attraverso una preparazione compiuta volta per volta dalle parti, quando, cioè, il contratto ha un contenuto costituente il risultato di trattative svoltesi tra le parti sui vari punti di opposto interesse, mancando in tal caso il pericolo che il contraente più debole sia costretto ad un'approvazione in blocco delle clausole predisposte, per ovviare al quale il legislatore ha, appunto, con la norma citata, richiesto la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose da parte dell'accettante. (V 248/79, mass n 396311; (V 1952/77, mass n 385677; (V 1573/74, mass n 369740).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)