Sez. 3, Sentenza n. 2205 del 27/06/1972 (Rv. 359490 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA - QUESTIONE SULL'EFFICIENZA CAUSALE DELLA VELOCITA IN ORDINE AD UN INCIDENTE STRADALE - GIUDIZIO LIMITATO AL CONFRONTO TRA LA VELOCITA EFFETTIVA E QUELLA COSTITUENTE IL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - OMISSIONE DELLA RELATIVA INDAGINE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA - QUESTIONE SULL'EFFICIENZA CAUSALE DELLA VELOCITA IN ORDINE AD UN INCIDENTE STRADALE - GIUDIZIO LIMITATO AL CONFRONTO TRA LA VELOCITA EFFETTIVA E QUELLA COSTITUENTE IL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - OMISSIONE DELLA RELATIVA INDAGINE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Quando viene in questione l'efficienza causale della velocita tenuta da un veicolo rispetto ad un sinistro il relativo giudizio non puo essere espresso confrontando la velocita accertata con quella che costituisce il limite massimo consentito dall'art 103 DPR 15 giugno 1959, n 293, bensi con quella che le particolari e concrete contingenze di tempo, di luogo e di situazione avrebbero imposto come non pericolosa. L'omissione di questa indagine rende il giudizio sul nesso di causalita, di per se incensurabile, soggetto a controllo ed eventuale annullamento da parte della Corte di Cassazione per incompletezza della motivazione ed adozione di un parametro di valutazione giuridicamente erroneo.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 293 art. 103, Legge 15/06/1959 num. 293 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)