Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 20/06/1997 (Rv. 505336 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Sentenza di merito ravvisante la causa di un incidente nella presenza di un'insidia stradale - Concomitante accertamento di una velocità non particolarmente moderata del veicolo ma anche dell'assenza di condizioni specifiche determinanti l'obbligo di moderare particolarmente la velocità, e del mancato superamento del limite di velocità in vigore - Conclusione di esclusione del carattere pericoloso della velocità concretamente tenuta - Contraddittorietà - Insussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITÀ (NESSO DI)
La sentenza di merito che individui la causa di un sinistro stradale in una imprevedibile insidia (nella specie costituita da una grossa chiazza d'acqua formatasi sulla sede stradale per la perdita di un impianto irriguo sito in prossimità della stessa) e che, avendo esclusa la presenza di condizioni determinanti, a norma dell'art. 102 secondo comma dell'abrogato codice della strada, l'obbligo di moderare particolarmente la velocità, o il superamento dei limiti in vigore, consideri come non pericolosa e svaluti sotto il profilo causale la velocità tenuta dal veicolo, pur avendone accertato il livello non particolarmente moderato non è censurabile sotto il profilo della contraddittorietà atteso che il criterio di valutazione della velocità pericolosa è collegato, dal primo comma del cit. art. 102, all'obbligo fatto al conducente di fronteggiare qualsiasi evenienza rientrante nella prevedibilità degli eventi, ed è pertanto incompatibile con il carattere di imprevedibilità proprio dell'insidia stradale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., (Cod. Strada Abrog. art. 102), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)