Sez. 1, Sentenza n. 2411 del 26/04/1979 (Rv. 398720 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - PRESUNZIONI - DI LIBERALITA NELLE VENDITE FRA PARENTI - CONTROVERSIA SULLA PRETESA DI UN SUPPLEMENTO D'IMPOSTA DERIVANTE DALLA PREDETTA PRESUNZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI IMPOSTA AI FINI DELL'APPLICABILITA DEL CONDONO EX DL N 660 DEL 1973 - RIFERIMENTO AL TITOLO SPECIFICO DELLA PRETESA - NECESSITA - CONTROVERSIA IN MATERIA DI IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - CONDONO - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - PRESUNZIONI - DI LIBERALITA NELLE VENDITE FRA PARENTI - CONTROVERSIA SULLA PRETESA DI UN SUPPLEMENTO D'IMPOSTA DERIVANTE DALLA PREDETTA PRESUNZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI IMPOSTA AI FINI DELL'APPLICABILITA DEL CONDONO EX DL N 660 DEL 1973 - RIFERIMENTO AL TITOLO SPECIFICO DELLA PRETESA - NECESSITA - CONTROVERSIA IN MATERIA DI IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI A TITOLO ONEROSO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - CONDONO - INAPPLICABILITA.*
Agli effetti dell'applicabilita delle Disposizioni contenute nel DL 5 novembre 1973, n 660, sulla definizione delle pendenze in materia tributaria, convertito con modifiche nella legge 19 dicembre 1973, n 823, per stabilire nei singoli casi di quale imposta si tratta, va considerato - ove la controversia abbia avuto origine da una pretesa della finanza contestata dal contribuente - il "titolo" specifico della pretesa stessa, in quanto da esso dipende il criterio di classificazione e di inquadramento della vertenza insorta nello schema appropriato, nell'ambito delle categorie concettuali tributarie. Conseguentemente, quando la contestazione sia sorta sulla pretesa di un supplemento d'imposta derivante dalla presunzione di cui all'art 5 del dllt 8 marzo 1945, n 90, e sulla conseguente applicazione della imposta sulle donazioni in luogo di quella sui trasferimenti a titolo oneroso, la controversia che era "pendente", nel senso previsto dal DL n 660 del 1973, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo di condono deve essere qualificata come controversia in materia di imposta di donazione, in quanto la qualificazione presuntiva, operata dalla finanza, dell'atto di compravendita fra parenti come atto di donazione non determina soltanto un inasprimento di imposta, ma comporta un mutamento qualitativo del negozio, che resta inquadrato, agli effetti fiscali, tra gli Atti di liberalita: la controversia non rientra, pertanto, nell'ambito delle previsioni del provvedimento di condono, il quale, in materia di imposte di successioni e donazioni, prevede la definizione in Sede amministrativa delle sole "controversie di valutazione", con esclusione delle questioni di diritto. (V 81/78, mass n 389369; (V 3125/76, mass n 381900).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)