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Sez. 1, Sentenza n. 81 del 11/01/1978 (Rv. 389369 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - DISCIPLINA SULLA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE EX DL 1973 N 660 - APPLICABILITA - ESTENSIONE ALLE CONTROVERSIE VERTENTI SU QUESTIONI DI DIRITTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389369-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - CONTENZIOSO - RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - DISCIPLINA SULLA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE EX DL 1973 N 660 - APPLICABILITA - ESTENSIONE ALLE CONTROVERSIE VERTENTI SU QUESTIONI DI DIRITTO - ESCLUSIONE.*

La disciplina sulla definizione delle pendenze tributarie, dettata dal DL 5 novembre 1973 n 660, opera, con riguardo alle imposte di successione, esclusivamente per le controversie di valutazione (art 6 del decreto medesimo, come modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973 n 823), e, pertanto, non e applicabile in controversia vertente su questioni di diritto, quale quella relativa alla detraibilita o meno dall'asse ereditario di una determinata passivita. (V 1484/76, mass n 380223).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)