Sez. 3 - , Ordinanza n. 24258 del 03/11/2020 (Rv. 659845 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione di sentenze della S.C. - Rinvio alla sezione semplice ex art. 376, comma 1, ultimo periodo, c.p.c. - Pubblica udienza - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, qualora consti un mero rinvio alla sezione semplice ex art. 376, comma 1, ultimo periodo c.p.c., senza che sia stata effettuata alcuna previa valutazione in ordine all'ammissibilità del ricorso, non deve farsi luogo a trattazione in pubblica udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 376 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)