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Sez. 2 - , Sentenza n. 20856 del 02/08/2019 (Rv. 655181 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione di sentenze della Corte di Cassazione - Dichiarazione di inammissibilità all’esito di udienza pubblica – Previa valutazione di “non inammissibilità” ex art. 391 bis, comma 4 c.p.c.- Irrilevanza – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655181-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la valutazione di "non inammissibilità" del ricorso per revocazione che la Corte compie ai fini del rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c. (come sostituito dall'art. 1bis comma 1, lett. l, n.3, del d.l. n. 168 del 2016), non preclude alla stessa Corte, all'esito dell'udienza pubblica, di dichiarare con sentenza l'inammissibilità del ricorso. Ciò in quanto la delibazione della sezione semplice non rimane vincolata dalla precedente valutazione ed anzi, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza, si estende a tutte le questioni poste dal ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2016 num. 168, Legge 25/10/2016 num. 197

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)