diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1202 del 03/02/2000 (Rv. 533420 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoratore in trasferta - Tempo necessario al raggiungimento del luogo della prestazione - Computabilità ai fini del compenso per lavoro straordinario - Esclusione - Indennità di trasferta - Concorrente funzione di compensare il relativo disagio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533420-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario; del resto l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)