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Sez. 2, Sentenza n. 5085 del 23/07/1983 (Rv. 429944 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - OBBLIGATORIETĂ€ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429944-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - OBBLIGATORIETĂ€ - LIMITI.*

Il giudice è tenuto alla liquidazione delle spese processuali anche se non ne sia stata fatta richiesta, tranne che la parte vi abbia espressamente rinunziato. (V 1592/80, mass n 405167; (V 5889/79, mass n 402555).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)