Sez. 2, Sentenza n. 5085 del 23/07/1983 (Rv. 429944 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - OBBLIGATORIETĂ€ - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - OBBLIGATORIETĂ€ - LIMITI.*
Il giudice è tenuto alla liquidazione delle spese processuali anche se non ne sia stata fatta richiesta, tranne che la parte vi abbia espressamente rinunziato. (V 1592/80, mass n 405167; (V 5889/79, mass n 402555).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)