diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4529 del 30/07/1984 (Rv. 436428 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA ALLE SPESE DELL'INTERVENIENTE PER SOCCOMBENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436428-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA - CONDANNA ALLE SPESE DELL'INTERVENIENTE PER SOCCOMBENZA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In soggetto che intervenga in giudizio a sostegno delle ragioni di una parte contro l'altra, si pone in posizione obiettivamente contrapposta a quest'ultimo, per cui la reiezione dell'intervento importa la soccombenza dell'interventore nei confronti dello avversario della parte adiuvata, e giustifica quindi la condanna del medesimo al rimborso delle spese a favore del vittorioso, che può essere disposta anche d'ufficio. (V 7532/83, mass n 432125; (V 5085/83, mass n 429944; (V 1659/82, mass n 419493; (Conf 7057/82, mass n 424727).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)