Sez. 3, Sentenza n. 41828 del 30/09/2008 Ud. (dep. 07/11/2008) Rv. 241502 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Risarcimento del danno ambientale - Presupposti.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del fatto illecito quale fonte dell'obbligo di risarcimento del danno cosiddetto "ambientale", non è necessario che l'ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o distrutto, essendo sufficiente una condotta, sia pure soltanto colposa, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti legittimamente adottati.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Legge 05/02/1999 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)