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Sez. 3, Sentenza n. 10463 del 25/01/2005 Ud. (dep. 17/03/2005) Rv. 231247 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Opera realizzata senza autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesistico - Reato previsto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 490/90 - Danno ambientale - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231247-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Il reato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999 (ora art. 181 D.Lgs. n. 42/2004) si perfeziona ponendo in essere interventi in zone sottoposte a vincolo paesistico senza l'autorizzazione amministrativa, condotta che, in quanto impedisce un controllo preventivo della P.A. sull'opera, mette in pericolo il paesaggio, bene tutelato in via mediata dalla disposizione, mentre non ha alcun rilievo la eventuale mancanza di danno ambientale, ancorché attestata dall'Ufficio Tutela del territorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)