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Sez. 2, Sentenza n. 503 del 26/01/1982 (Rv. 418206 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO - GIURAMENTO SUPPLETORIO - DEFERIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418206-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO - GIURAMENTO SUPPLETORIO - DEFERIMENTO - ESCLUSIONE.*

Il giuramento suppletorio non può essere deferito qualora la parte sia venuta meno completamente al suo Onere probatorio; tale situazione si verifica anche nel caso in cui la prova sia completamente mancata per una sola parte del credito in contestazione non potendo essere deferito il giuramento suppletorio per la parte del credito rimasta assolutamente sfornita di prova. (nella specie il giuramento suppletorio era stato deferito ad un medico, sul punto del numero e del luogo di esecuzione della parte di prestazione professionale contestata per le quali chiedeva il pagamento del compenso). (Conf 3164/79, mass n 398514).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 3, Cod. Civ. art. 2739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)