Sez. 1, Sentenza n. 2165 del 12/04/1979 (Rv. 398514 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - SUBAPPALTO DI OPERE STRADALI - BENEFICIO FISCALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA - INCLUSIONE - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - SUBAPPALTO DI OPERE STRADALI - BENEFICIO FISCALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA - INCLUSIONE - LIMITI.*
A norma dell'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729, sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali, che prevede l'esenzione da ogni tributo statale e locale per tutti gli Atti "occorrenti" alla attuazione della legge stessa, il requisito dell'occorrenza non deve essere inteso in senso puramente tecnico-economico, ma anche in senso giuridico. Ne consegue che tale requisito non ricorre nei contratti di subappalto stipulati dalle societa concessionarie per l'esecuzione di opere relative a costruzioni autostradali i quali non abbiano ricevuto specifica approvazione dalla pubblica amministrazione competente ai sensi dell'art 339 della legge sui lavori pubblici. Ne tale principio soffre deroga per il caso di contratti di subappalto per l'esecuzione di "movimenti di terra", perche il secondo comma dell'art 339 citato esclude l'Obbligo dell'approvazione amministrativa solo per la diversa ipotesi in cui detti movimenti vengano attuati in forza di contratti di lavoro autonomo con il sistema del cottimo. (V 5381/78, mass n 395150; (Conf 5348/78, mass n 395121; (Conf 362/78, mass n 389663).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)