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Sez. U, Sentenza n. 12703 del 18/12/1998 (Rv. 521786 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Riparto di giurisdizione sulle controversie concernenti alloggi di edilizia economica e popolare - Criteri - Annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulle fasi del procedimento amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521786-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In tema di riparto di giurisdizione sulle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, senza che possa in contrario argomentarsi né in relazione alla natura privatistica del rapporto, atteso che il rapporto medesimo viene meno a causa del suddetto annullamento, né in relazione al disposto dell'art. 11 d.P.R. n. 1035 del 1972, norma rimasta in vigore fino all'emanazione della legge regionale in materia e prevedente la competenza pretorile limitatamente all'opposizione avverso il provvedimento di decadenza emesso a causa della mancata occupazione dell'alloggio entro il termine fissato; sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'assegnazione per vizio incidente sulla fase procedimentale amministrativa, avendo in detta fase l'aspirante taciuto di essere proprietario di altro appartamento locato a terzi).

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)