Sez. U, Sentenza n. 563 del 10/08/2000 (Rv. 539395 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Riparto di giurisdizione sulle controversie concernenti alloggi di edilizia economica e popolare - Criteri - Annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulle fasi del procedimento amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Lombardia 12/05/1983 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)