Sez. L, Sentenza n. 2451 del 02/02/2011 (Rv. 616095 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Infortunio sul lavoro - Rischio elettivo - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
In tema di responsabilità per infortunio sul lavoro, la valutazione in ordine alla imprevedibilità del comportamento del lavoratore in quanto anomalo e non richiesto dal datore di lavoro (rischio elettivo) è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove logicamente e sufficientemente motivata. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto carente il controllo sull'attività lavorativa del dipendente - salito su una tettoia in lamiera, pur potendo rimuoverla da sotto -, osservando che la società datrice di lavoro si era dimostrata all'oscuro delle modalità operative con le quali il proprio personale agiva nel cantiere, non aveva saputo specificare quali fossero i suoi preposti sul cantiere con l'incarico di sorvegliare il personale e di curare la puntuale osservanza delle norme antinfortunistiche e non aveva provato di aver assolto alle più elementari forme di tutela antinfortunistica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)