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Sez. L, Sentenza n. 11351 del 17/11/1993 (Rv. 484366 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro | Obbligo contrattuale - Portata - Onere probatorio del lavoratore - Oggetto - Danno e nesso causale - Sufficienza - Onere probatorio dell'imprenditore - Contenuto - Semplice concorso di colpa del lavoratore - Interruzione conseguente del nesso di causalità tra l'infortunio (o la malattia) ed il comportamento colpevole dell'imprenditore - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484366-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro

Ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall'ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale e lavorativa, ma anche quelle che si rivelino necessarie in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica. La previsione dell'obbligo contrattuale di sicurezza comporta che al lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso causale, spettando all'imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, con conseguenza che solo l'effettiva interruzione del nesso di causalità tra l'infortunio (o la malattia) e un comportamento colpevole dell'imprenditore esclude la responsabilità di costui, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, ma occorrendo o una di lui condotta dolosa, ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da una attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)