diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 658 del 13/03/1970 (Rv. 345844 - 01)

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - FACOLTA DEL VENDITORE DI EMETTERE TRATTE - MODIFICAZIONE DEL LUOGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - LIMITI - ESCLUSIVA PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTE - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL LUOGO DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345844-01

VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - FACOLTA DEL VENDITORE DI EMETTERE TRATTE - MODIFICAZIONE DEL LUOGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - LIMITI - ESCLUSIVA PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTE - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL LUOGO DI PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il luogo di adempimento relativo al pagamento del prezzo di vendita, previsto dall'art 1498 cod civ (domicilio del creditore), non viene modificato e sostituito da quello indicato nell'art 44 della legge cambiaria (domicilio del debitore) per il solo fatto che il venditore sia facultato ad emettere tratte a copertura del suo credito, se non si provi che tale modalita di pagamento sia stato prevista con carattere esclusivo la sostituzione del luogo di adempimento deve essere, a maggior ragione, esclusa quando nel contratto sia indicato con apposita clausola un diverso luogo di adempimento, come previsto dalla legge o altrimenti voluto dalle parti, o quando tale scelta risulti per implicito dal fatto stesso che le parti abbiano indicato il forum solutionis nel luogo dove per legge deve essere adempiuta la relativa obbligazione. Per l'efficacia della clausola diretta a mantenere fermo il luogo di pagamento presso il domicilio del creditore, nonostante la pattuita facolta di emettere tratte, non occorre la specifica approvazione per iscritto, prevista dagli artt 1341 e 1342 cod civ, giacche quella clausola non e derogativa ma confermativa del foro facoltativo, previsto dall'art 20 cod proc civ. (V 169-70 mass 344945, 344946 4048-69 mass 344562, 344563).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)