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Sez. 3, Sentenza n. 169 del 27/01/1970 (Rv. 344945 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - AUTORIZZAZIONE DELL'EMISSIONE DI TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONDIZIONI - PATTUIZIONE DELL'EMISSIONE DELLE TRATTE COME MODALITA ESCLUSIVA DI PAGAMENTO - NECESSITA - INDICAZIONE COME COMPETENTE DEL FORO DEL LOCUS SOLUTIONIS STABILITO DALLA LEGGE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344945-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - AUTORIZZAZIONE DELL'EMISSIONE DI TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONDIZIONI - PATTUIZIONE DELL'EMISSIONE DELLE TRATTE COME MODALITA ESCLUSIVA DI PAGAMENTO - NECESSITA - INDICAZIONE COME COMPETENTE DEL FORO DEL LOCUS SOLUTIONIS STABILITO DALLA LEGGE - SPOSTAMENTO DEL LOCUS SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*

Il luogo di pagamento del prezzo della compravendita, previsto dall'art 1498 cod civ, non puo ritenersi senz'altro sostituito da quello indicato nell'art 44 della legge cambiaria, per il solo fatto che il venditore - creditore sia facultato ad emettere tratte a copertura del suo credito, se non risulti che tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo, dovendosi, altrimenti, ritenere che questa rappresenti una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi secondo la costante prassi commerciale. A maggior ragione deve escludersi la sostituzione del luogo di pagamento quando le parti abbiano indicato, quale foro competente, quello del luogo dove per legge deve essere adempiuto l'obbligazione, manifestando cosi, implicitamente la volonta di mantenere fermo il luogo di adempimento nel domicilio del creditore. (V 146-70 massima 344909 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)