Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009 (Rv. 609967 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Redazione di progetti di massima per costruzioni richiedenti impiego di cemento armato - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Nullità del contratto d'opera professionale di progettazione - Intervento, nella fase esecutiva o di direzione lavori, di professionisti abilitati - Sanatoria della nullità - Esclusione.
PROFESSIONISTI - GEOMETRI
I geometri non sono abilitati, ai sensi dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, a redigere "progetti di massima", ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite dalla suddetta norma, costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato; né l'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitata, è idoneo a sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)