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Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009 (Rv. 609967 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Redazione di progetti di massima per costruzioni richiedenti impiego di cemento armato - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Nullità del contratto d'opera professionale di progettazione - Intervento, nella fase esecutiva o di direzione lavori, di professionisti abilitati - Sanatoria della nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609967-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI

I geometri non sono abilitati, ai sensi dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, a redigere "progetti di massima", ove riguardanti, fuori delle ipotesi eccezionalmente consentite dalla suddetta norma, costruzioni richiedenti l'impiego di strutture in cemento armato; né l'eventuale intervento nella fase esecutiva o di direzione dei lavori di un professionista di categoria a ciò abilitata, è idoneo a sanare la nullità, per violazione di norme imperative, del contratto d'opera professionale di progettazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)