Sez. 2, Sentenza n. 10358 del 02/12/1994 (Rv. 488995 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Oggetto e limiti dell'esercizio professionale dei geometri - Ex art. 16 del R.D. n. 274 del 1929 - Progetto di massima - Riferibilità.
PROFESSIONISTI - GEOMETRI
L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che determina l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale dei geometri consentendo loro, per le costruzioni, solo la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili (lett. m) o di costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole di limitata importanza con opere in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo (lett. 1), si riferisce, ad ogni progetto, ed anche, quindi, a quelli di massima, i quali, del resto, concentrandosi nella ideazione, anche sotto il profilo tecnico, delle linee essenziali e generali dell'opera, e non solo in un mero disegno architettonico, presuppongono le fondamentali operazioni di calcolo necessarie per la verifica della possibilità astratta della loro concreta realizzazione in relazione alle quali si pone quella esigenza di qualificazione professionale del professionista progettista che giustifica le limitazioni delle competenze dei geometri previste dalla relativa legge.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)