Sez. 2, Sentenza n. 13979 del 24/06/2011 (Rv. 618321 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE | Preliminare di vendita - Garage - Inutilizzabilità del bene per impossibilità della manovra di accesso - D.m. 1° febbraio 1986 del Ministero dell'interno - Criterio della facile manovrabilità - Rispetto dei minimi dimensionali - Insufficienza - Dato oggettivo - Necessità - Contenuto.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE
In tema di preliminare di vendita di un garage, ove il promissario acquirente chieda la risoluzione del contratto per inadempimento, stante l'inutilizzabilità del bene per l'impossibilità della manovra di accesso, il criterio della facile manovrabilità, di cui agli artt. 3.6.3. e 3.7.2. del d.m. 1° febbraio 1986 del Ministero dell'interno, recante norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse, non è soddisfatto dal semplice rispetto dei minimi dimensionali di ampiezza e va collegato al dato oggettivo della dimensione del veicolo rapportato alla ristrettezza degli spazi, nonché alle difficoltà che incontra un qualunque conducente dotato di normale abilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1497, DM Interno 01/02/1986
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)