Sez. 2, Sentenza n. 4657 del 08/05/1998 (Rv. 515231 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE | Pattuizione per uso o finalità particolari - Qualità essenziale - Implicita - Mancanza - Risoluzione - Idoneità all'uso tipico della cosa - Accertamento - Irrilevanza.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE
Ai fini della risoluzione di un contratto di compravendita per mancanza di qualità promesse, non è necessario accertare se esse fossero o meno essenziali per l'uso tipico o normale a cui la cosa è destinata, perché la volontà delle parti, nel prevederle, ha già attribuito loro tale carattere, per un uso o finalità particolari, e pertanto, se è dimostrato che le dimensioni di un veicolo sono state pattuite per consentirne il passaggio nell'autorimessa dell'acquirente, è superfluo accertarne l'idoneità alla circolazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)