Sez. 3, Sentenza n. 1779 del 18/03/1982 (Rv. 419634 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - NOTIFICAZIONE INESISTENTE - DISCIPLINA EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA A PERSONA DI CUI GIÀ CONSTAVA LA MORTE IN VIRTÙ DELL'AVVENUTA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RINNOVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - NOTIFICAZIONE INESISTENTE - DISCIPLINA EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA A PERSONA DI CUI GIÀ CONSTAVA LA MORTE IN VIRTÙ DELL'AVVENUTA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RINNOVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 291 cod. proc. civ., che prevede la possibilità della rinnovazione della notificazione nulla dell'atto di citazione o dell'atto di riassunzione non è applicabile quando si è in presenza di una notificazione inesistente, come quella effettuata alla stessa persona di cui già constava la morte per essere stato interrotto il processo in conseguenza dell'avvenuta dichiarazione di tale evento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)