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Sez. 3, Sentenza n. 1779 del 18/03/1982 (Rv. 419634 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - NOTIFICAZIONE INESISTENTE - DISCIPLINA EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA A PERSONA DI CUI GIÀ CONSTAVA LA MORTE IN VIRTÙ DELL'AVVENUTA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RINNOVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419634-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - NOTIFICAZIONE INESISTENTE - DISCIPLINA EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA A PERSONA DI CUI GIÀ CONSTAVA LA MORTE IN VIRTÙ DELL'AVVENUTA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RINNOVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 291 cod. proc. civ., che prevede la possibilità della rinnovazione della notificazione nulla dell'atto di citazione o dell'atto di riassunzione non è applicabile quando si è in presenza di una notificazione inesistente, come quella effettuata alla stessa persona di cui già constava la morte per essere stato interrotto il processo in conseguenza dell'avvenuta dichiarazione di tale evento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)