Sez. L, Sentenza n. 2160 del 15/03/1996 (Rv. 496364 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Rilevanza esclusiva - Notificazione del ricorso nei confronti di soggetto diverso da quello indicato nel ricorso stesso - Inesistenza - Disciplina ex art. 291, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
Nel ricorso per cassazione l'indicazione delle parti di cui all'art. 366, n. 1, cod. proc. civ., rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è soltanto quella indicata nel ricorso stesso e non già quella risultante dalla relazione della notificazione; è pertanto inesistente la notificazione eseguita nei confronti di un soggetto diverso da quello, indicato nel ricorso, contro cui l'impugnazione è diretta, non potendo trovare applicazione, nella specie, la disposizione di cui all'art. 291, primo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)