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Sez. 2, Sentenza n. 385 del 26/01/1977 (Rv. 383930 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - LOCAZIONE A TERZI - CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383930-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - LOCAZIONE A TERZI - CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITA.*

I singoli condomini di un edificio hanno il diritto di utilizzare direttamente, per il miglior godimento del piano o della porzione di piano di loro proprieta esclusiva, le parti del fabbricato che, per la loro destinazione ad un servizio comune, si presumono di proprieta comune a norma dell'art 1117 n 2 cod civ e pertanto, tali parti non possono essere concesse in locazione a terzi se non per decisione unanime dei condomini. (nella specie, trattavasi di locali dell'edificio condominiale che, per pattuizione contenuta negli Atti di acquisto facenti capo ai singoli condomini, erano stati indicati quali beni comuni e destinati a deposito. La suprema Corte confermando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale, approvata a maggioranza, con la quale era stato deciso di concedere tali locali in locazione ad un terzo). (V 2902/74).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)