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Sez. 2, Sentenza n. 3735 del 14/03/2001 (Rv. 544767 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - SPESE | Anticipate dalla parte istante - Rimborso con decreto ingiuntivo del Pretore, ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ. - Reclamo al Tribunale dell'interessato - Inammissibilità - Opposizione avanti allo stesso giudice emittente, in applicazione del principio di cui all'art. 645 cod. proc. civ. - Necessità - Rilevabilità dell'inammissibilità d'ufficio, anche in Cassazione.
Stato
decisa il 2001-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544767-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - SPESE

È inammissibile il reclamo al Tribunale della parte istante per il rimborso delle spese anticipate in una procedura esecutiva di obbligo di fare avverso il decreto del Pretore di liquidazione delle medesime perché la tutela dell'interessato è attuabile soltanto attraverso l'opposizione dinanzi al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, a cui spetta, funzionalmente e inderogabilmente, la competenza a deciderla, in applicazione del principio generale di cui all'art. 645 cod. proc. civ.. Tale inammissibilità può esser rilevata anche di ufficio dalla Cassazione, adita in sede di impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale, quando il procedimento - che, pertanto, è nullo - si sia ugualmente svolto dinanzi al medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)