Sez. L - , Sentenza n. 2273 del 02/02/2021 (Rv. 660334 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Enti locali - Docenti delle istituzioni scolastiche - Docenti dei corsi di formazione - Equiparazione - Esclusione - Conseguenze - Orario di lavoro - C.c.n.l. applicabile - Individuazione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In tema di personale degli enti locali, la disposizione di cui all'art. 32 del c.c.n.l. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 2000 รจ diretta a regolamentare l'orario di lavoro dei docenti delle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali, mentre l'art. 34 del medesimo c.c.n.l. disciplina l'orario dei docenti dei centri di formazione professionale prevedendo l'applicazione dell'orario ordinario di cui all'art. 17 del c.c.n.l. per il personale del medesimo comparto del 1995. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 17, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)