Sez. L - , Sentenza n. 15301 del 12/06/2018 (Rv. 649322 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Istruzione e scuole - Enti locali - Personale educativo - Equiparazione a personale docente - Esclusione - Distinzione ex l. n. 104 del 1992.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
Il personale educativo degli enti locali non può essere equiparato al personale docente in quanto svolge funzioni diverse, come emerge dall'art. 13, comma 3, della l. n. 104 del 1992 che, nel prevedere misure che rendano effettivo il diritto allo studio dei disabili, stabilisce, per le scuole di ogni ordine e grado, che gli enti locali forniscano attraverso il personale educativo un servizio di assistenza volto a favorire l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap, in affiancamento alla distinta attività di sostegno nelle attività didattiche svolta dai docenti specializzati.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 13 com. 3, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 139
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)