Sez. L, Sentenza n. 7665 del 23/06/1992 (Rv. 477854 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) | Applicabilità di tale tutela - Presupposti - Natura imprenditoriale dell'attività svolta dal datore di lavoro - Inclusione - Prova relativa - Onere del lavoratore attore.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale)
In relazione ai presupposti, fissati dall'art. 35 legge n. 300 del 1970, per l'applicabilità della garanzia di stabilità cosiddetta reale del rapporto di cui all'art. 18 della stessa legge, la natura imprenditoriale dell'attività svolta dal datore di lavoro rappresenta un fatto costitutivo del diritto vantato dal lavoratore che invoca tale tutela, e deve essere pertanto dimostrata dal medesimo attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)