Sez. L, Sentenza n. 6637 del 13/06/1995 (Rv. 492821 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Presupposto - Requisito numerico contestato dal datore di lavoro per non computabilità degli apprendisti - Prova contraria in ordine alla insussistenza di lavoratori con tali mansioni - Onere del lavoratore ricorrente.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
L'onere di provare l'esistenza del requisito numerico, necessario ai fini dell'applicabilità del regime di stabilità reale, di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108), quale fatto costitutivo del diritto azionato, ricade sul lavoratore; ne consegue che ove il datore di lavoro assuma che alcuni dei suoi dipendenti non debbano essere compresi nel calcolo in quanto apprendisti (ai sensi dell'art. 21, comma settimo, della legge 28 febbraio 1987 n. 56), resta comunque a carico di colui che richiede la reintegrazione nel posto di lavoro l'onere di dimostrare che, contrariamente all'assunto della controparte, i lavoratori indicati come apprendisti in realtà non sono tali e devono essere pertanto computati ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito numerico.
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)