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Sez. 2, Sentenza n. 9736 del 21/08/1992 (Rv. 478610 - 01)

Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - Udienze | Rinvio d'ufficio delle udienze istruttorie - Obbligo di comunicazione formale ai procuratori - Sussistenza - Esclusione - Comunicazione mediante avviso affisso nella sala d'udienza o in cancelleria - Legittimità.
Stato
decisa il 1992-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478610-01

Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - Udienze

Nel procedimento innanzi al Pretore sono applicabili le disposizioni della sezione I del capo I delle norme di attuazione del codice di procedura civile relative al processo di cognizione, le quali non prevedono l'obbligo di alcuna comunicazione formale dei rinvii d'ufficio delle udienze istruttorie, disponendo soltanto l'art. 57 per il rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione. Ne consegue che la comunicazione del rinvio ai procuratori può avvenire in qualsiasi modo idoneo a portare il fatto a conoscenza delle parti, talché deve ritenersi legittima la comunicazione mediante avviso affisso nella sala di udienza o in cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 121, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 60, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 60, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)