Sez. 1, Sentenza n. 1409 del 22/02/1996 (Rv. 495980 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - UDIENZE | Art. 57 disp. att. cod. proc. civ. - Locuzione "se non vi è udienza" - Significato.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - UDIENZE
La locuzione "se non vi è udienza", contenuta nell'art. 57 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, non esprime il fatto che nel giorno indicato in citazione l'udienza, benché effettivamente tenuta, non comprenda la causa per difetto dell'iscrizione a ruolo, bensì che in quel giorno il giudice non tenga materialmente udienza.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)