Sez. 3, Sentenza n. 1543 del 17/09/1970 (Rv. 347401 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - A CREDITORE APPARENTE - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE - A CREDITORE APPARENTE - EFFICACIA LIBERATORIA - CONDIZIONI.*
I pagamenti fatti a persona diversa dal creditore o dal suo rappresentante sono validi quando per il concorso di molteplici elementi obiettivi il solvens versi per errore scusabile o per un comportamento colposo dello stesso mandante, negativo o positivo, nel ragionevole convincimento che colui che riscuota sia autorizzato a ricevere i pagamenti stessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)