Sez. 3, Sentenza n. 3146 del 26/06/1978 (Rv. 392605 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - FORMA - PURA DI APPARENZA COLPOSA - NOZIONE - RAPPRESENTANZA APPARENTE - POTERI DEL RAPPRESENTANTE APPARENTE - FATTISPECIE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - FORMA - PURA DI APPARENZA COLPOSA - NOZIONE - RAPPRESENTANZA APPARENTE - POTERI DEL RAPPRESENTANTE APPARENTE - FATTISPECIE.*
La situazione di apparenza del diritto, sia nella Forma pura (caratterizzata da una situazione giuridica, in realta inesistente, che appare esistente ad un soggetto, non a causa di un suo comportamento colposo), sia nella Forma di apparenza colposa (contraddistinta, oltre che dagli elementi della Forma pura, da un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti e invocata l'apparenza che ne determina l'insorgere) e considerata esistente, in tutte le sue implicazioni e sviluppi, nei confronti del soggetto che, senza sua colpa, confida in tale apparenza. Consegue, in tema di rappresentanza apparente (costituente una ipotesi di apparenza colposa), che l'apparente rappresentante e legittimato a ricevere il pagamento fatto dal debitore, con effetti liberatori per quest'ultimo, ed a rilasciare la relativa quietanza che, comportando il riconoscimento del pagamento, costituisce fra le parti - quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore (o dal suo rappresentante, anche se apparente) e rivolta al debitore - piena prova dello specifico pagamento di una determinata somma di denaro per un determinato titolo. (nella specie, la suprema Corte, enunciando il principio di cui alla massima, ha ritenuto esattamente applicato l'istituto della apparenza colposa di diritto basata dal giudice del merito sul fatto che il rappresentante apparente era stato per il passato effettivamente rappresentante del creditore; che, in precedenza, i pagamenti effettuati per il suo tramite erano sempre andati a buon fine; e che la limitazione temporale dei poteri di tale rappresentante non era stata comunicata al debitore). (V 1020/75, mass n 374422; (V 150/75, mass n 373323; (V 2839/72, mass n 360542; (V 2198/72, mass n 359477; (V 1543/70, mass n 347401; (V 1129/70, mass n 346702; (V 3998/68, mass nn 337575 e 337576).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)