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Sez. L, Sentenza n. 5838 del 02/10/1986 (Rv. 448249 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE EX ART. 18 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - TERMINE PER LA RIPRESA DEL SERVIZIO - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA AL GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO.*
Stato
decisa il 1986-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448249-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE EX ART. 18 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - TERMINE PER LA RIPRESA DEL SERVIZIO - SCADENZA IN GIORNO FESTIVO - PROROGA AL GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO.*

Il principio generale stabilito dal terzo comma dell'art. 2963 cod. civ., circa la proroga di diritto al giorno seguente non festivo del termine che scade in giorno festivo, trova applicazione anche in ordine al termine di trenta giorni - dal ricevimento del corrispondente invito del datore di lavoro - entro cui il lavoratore reintegrato ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 deve riprendere servizio pena la risoluzione del rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)